Statuto

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E FINALITÀ, PATRIMONIO ED ENTRATE, QUOTA ASSOCIATIVA, ESERCIZIO FINANZIARIO

ART 1 – DENOMINAZIONE
L’Associazione – costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile – è denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA TORACICA”.
L’Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla: S.I.C.T.

ART. 2 – SEDI
La sede legale e la sede nazionale dell’Associazione sono entrambe in Roma.

ART. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata

ART. 4 – SCOPI E FINALITÀ
La Società non ha alcuna finalità di lucro e persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale nel settore dell’istruzione e della formazione.
La Società è apartitica e apolitica.
La Società non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge né svolgerà, né direttamente né indirettamente alcuna attività sindacale.
La Società ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti.
La Società non può esercitare o partecipare ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie alle attività di formazione continua in medicina (E.C.M.).
La Società e i componenti degli Organi statutari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza e lealtà. In particolare l’Associazione svolge la propria attività nei seguenti settori:
– promuovere gli studi e la ricerca scientifica nell’ambito della Chirurgia Toracica, la formazione dei medici specialisti in Chirurgia Toracica; la programmazione in ambito sanitario e il controllo di qualità nel campo delle malattie toraciche;
– promuovere le ricerche sulle malattie toraciche passibili di terapia chirurgica;
– riunire nell’ambito nazionale i chirurghi toracici ed i cultori delle materie affini alla specialità di chirurgia toracica che operano a qualsiasi titolo nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale;
– controllare lo sviluppo e promuovere il coordinamento della chirurgia toracica nelle strutture nazionali intervenendo a tutti i livelli istituzionali della programmazione sanitaria e della verifica dei risultati;
– promuovere l’attività didattica, formativa , scientifica e di ricerca in ogni aspetto dell’attività di Chirurgia Toracica in ambito nazionale ed internazionale;

– definire ed omogeneizzare gli standards clinico-operativi e le linee guida della specialità di Chirurgia Toracica anche con l’impiego di sistemi informatici e con la costruzione di un archivio dati.

ART. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Ente è costituito:

a) dai beni mobili e dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario;
b) beni immobili da adibire ad esclusivo uso istituzionale;
c) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
d) dalle partecipazioni, titoli, quote ed interessenze di Società, consorzi, fondazioni che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell’attività dell’Associazione, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 – ENTRATE
Le entrate finanziarie dell’Ente sono costituite:

1) dalle quote Associative annuali versate dai Soci;
2) dai contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio purché tassativamente destinati al raggiungimento degli scopi ed i compiti di cui all’art. 4 e con l’esclusione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto d’interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
3) da eventuali lasciti, donazioni, tra vivi e mortis causa.

ART. 7 – INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Le quote Associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo ed uno consuntivo.
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario da sottoporre all’approvazione dei soci.
Il bilancio preventivo è approvato dai Soci con il metodo assembleare.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati della relazione del Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la sede dell’associazione e messi a disposizione dei Soci sul sito internet dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la data dell’assemblea convocata per l’approvazione ovvero la data fissata dal Consiglio Direttivo per manifestare il proprio consenso per iscritto. Il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali relazioni di accompagnamento,oltre che sul sito web della Società, sono altresì pubblicati, unitamente all’elenco degli incarichi retribuiti, sugli altri organi di informazione della associazione o su altri mezzi di informazione.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

I SOCI
ART. 9 – CATEGORIE DI SOCI
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati (in appresso “soci” o “associati”):
1) Soci Ordinari;
2) Soci Onorari.
Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo stabilisce, entro il mese di dicembre di ogni anno, la quota annuale di iscrizione o rinnovo per i Soci ordinari. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di ulteriori esborsi oltre il versamento delle quote annuali.

E’ comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, che non sono né rivalutabili, né restituibili, e che non danno diritti di partecipazione.
La domanda di recesso da Socio ordinario non fa venire meno l’obbligo di versare le quote arretrate insolute.

Il Consiglio Direttivo può disporre l’applicazione di interessi di mora, in misura non superiore al tasso di interesse legale, e l’eventuale addebito degli oneri per il recupero dei crediti delle quote insolute.
Il Consiglio Direttivo può riconoscere la qualifica di “Amici della Società Italiana di Chirurgia Toracica” a tutti coloro che – intendendo supportare l’attività della stessa e condividendone gli scopi ma non intendendo o non avendo i requisiti per divenire Soci – effettuino elargizioni in favore della Associazione esclusivamente ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’art. 4.

La qualifica anzidetta ha carattere onorario ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Essa dura per il periodo determinato dal Consiglio Direttivo e non attribuisce la qualifica di Socio.

ART. 10 – SOCI ORDINARI
Sono Soci ordinari coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che – previa loro richiesta – siano ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.
Essi devono formulare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
La domanda deve essere sottoscritta da un Socio.
I Soci Ordinari sono i laureati italiani o stranieri in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia Toracica o in corso di specializzazione o che comunque esercitano la disciplina di Chirurgia Toracica.

Possono essere ammessi senza alcuna limitazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, che esercitano la disciplina specialistica sia nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale che in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area che la società rappresenta.

L’Assemblea dei Soci delibera sull’ammissione dei nuovi Soci Ordinari.

ART. 11 – SOCI ONORARI
Sono Soci onorari, parificati nei diritti e nei doveri ai Soci ordinari, coloro che per particolari motivi scientifici o per particolari benemerenze verso l’Associazione acquisiscano tale qualifica con apposita proposta del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci delibera sull’ammissione dei nuovi Soci Onorari.
I Soci onorari non sono tenuti a versare le quote annuali di iscrizione e/o di partecipazione alla Associazione e hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

ART. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.
Perde la qualifica di Socio:
a) chi presenta domanda scritta di dimissioni mediante lettera raccomandata.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo con i corrispettivi diritti ed obblighi.
b) chi su decisione del Collegio dei Probiviri e con deliberazione del Consiglio Direttivo, è espulso dall’Associazione.
L’espulsione si verifica in caso:
– di constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
– per aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo informa l’Assemblea alla prima riunione utile del provvedimento di espulsione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
c) per decadenza.
La decadenza si verifica in caso di:
– condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici;
– dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
– ometta di pagare la quota Associativa secondo quanto stabilito dal Regolamento.
I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e Associativa/e non versata/e secondo le modalità previste nel Regolamento.
d) per morte della persona fisica.
I Soci che abbiano perso la relativa qualifica non possono ripetere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 13 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci partecipano alla vita dell’Associazione tenendo un comportamento conforme alle finalità della stessa.
I Soci Ordinari e Onorari hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche Sociali.
I Soci Ordinari e Onorari hanno diritto di voto in seno all’Assemblea, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota Associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e disciplinate nel Regolamento.
Le cariche sociali da chiunque ricoperte non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.
Chiunque ricopra una carica sociale o assume un incarico in un organismo della Società deve attestare l’assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati relativi all’attività della Società.

ORGANI DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA ART. 14 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Ente:
– l’Assemblea;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti; – il Collegio dei Probiviri;
– le Delegazioni Regionali; – il Comitato Scientifico.

ART. 15 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, costituita dai Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e dai Soci Onorari
Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed al Regolamento, obbligano i Soci.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno o – su conforme decisione del Consiglio Direttivo – quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta di un decimo dei soci ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria dell’Associazione ogni modifica dei propri recapiti di riferimento.
In caso di mancata comunicazione scritta delle modifiche, la comunicazione sarà efficacemente inviata all’ultimo indirizzo conosciuto.
Ogni Socio è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC), se ne possiede uno.
La convocazione dell’Assemblea è fatta a tutti i Soci ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera  raccomandata, anche a mano, o a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). Nei casi di urgenza, l’Assemblea può essere inoltre convocata con avviso trasmesso mediante telefax o posta elettronica da riceversi almeno cinque giorni prima della adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento anche di quest’ultimo, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L’Assemblea può eleggere un Segretario della riunione, anche non Socio, in mancanza o in caso di impedimento del Segretario della Associazione. In ogni caso, l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un Notaio. Delle deliberazioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario – o dal Notaio.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

I Soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, e i Soci onorari hanno diritto di intervenire in Assemblea e hanno diritto ad un voto.
L’Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni nell’ambito dell’Assemblea avvengono per voto palese, salvo le ipotesi espressamente previste in cui il voto è segreto. Ciascun Socio può farsi rappresentare, con delega, da altri Soci. Ciascun Socio può essere latore di un numero massimo di 2 deleghe.

Non è possibile conferire delega ai membri del Consiglio direttivo.
Le deleghe non sono ammesse per le elezioni e per i provvedimenti di espulsione dei soci.
L’Assemblea ordinaria:
a) elegge, a scrutinio segreto, alle relative scadenze i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
b) delibera sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c) su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale;
d) delibera sulla nomina dei nuovi Soci;
e) delibera sulle sedi di congressi scientifici, conferendo il relativo mandato al Consiglio Direttivo;

f) delibera sull’individuazione degli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
g) approva le relazioni annuali sulle attività dell’Associazione;
h) decide sull’eventuale destinazione di utili di gestione, fondi, riserve o capitali;

i) delibera sulle modifiche del presente statuto;
l) delibera sulla decisione in merito allo scioglimento, alla liquidazione dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
m) su ogni altro eventuale argomento a carattere urgente o di grande rilevanza, non presente all’ordine del giorno, presentato dal Consiglio Direttivo. In tali casi, l’argomento in discussione deve essere reso noto ai Soci all’apertura dell’Evento dove si tiene l’Assemblea , tramite comunicazione orale da parte del Presidente della Società ed avviso scritto nella segreteria e nell’aula principale dell’evento.
Nelle ipotesi contemplate alla lettera b), c), d), e), f), g), gli associati possono essere chiamati a votare anche on line. Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on line.
Per le modifiche di Statuto, in prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate sul sito web dell’Associazione.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 18 (diciotto) componenti di cui 16 (sedici) componenti elettivi, tra i quali il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e due componenti di diritto e precisamente il Presidente uscente ed il Presidente eletto per il biennio successivo che assumerà la funzione di Vice Presidente.
Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. L’Assemblea dei Soci elegge ogni 2 (due) anni – a scrutinio segreto – il Presidente per il biennio successivo a quello già eletto, i Consiglieri, compresi il Tesoriere ed il Segretario.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli tenendo presente l’esito della votazione in occasione della nomina del Consigliere uscente, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall’Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei Soci.
Il Presidente, invece, viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, con richiesta scritta e motivata; la richiesta deve essere inviata al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in conformità alle direttive ed agli indirizzi generali determinati dall’assemblea degli associati.

Al Consiglio Direttivo spetta:

a) verificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione dei Soci e dei membri;
b) definire la quota Associativa annua;
c) istituire o nominare Commissioni o Comitati temporanei o permanenti ad hoc con compiti specifici;

d) nominare Gruppi di Studio temporanei o permanenti per l’elaborazione, per lo studio e per la trattazione di particolari tematiche, anche con la istituzione di appositi Registri;
e) valutare le candidature alle cariche sociali e le proporle all’ Assemblea;

e) deliberare sui Regolamenti attuativi dello Statuto;
f) deliberare sui piani finanziari;
g) deliberare su convenzioni e partecipazioni ad altre Società Scientifiche;
h) deliberare sull’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
i) deliberare sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Istituzioni, Società;
l) proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto Associativo;
m) amministrare il patrimonio dell’Associazione;
n) irrogare le sanzioni disciplinari ai Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri;
o) decidere sull’attività scientifica e programmatica dell’Associazione con particolare riguardo alla Formazione Continua in Medicina.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione, purché in Italia.
L’avviso di convocazione è inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma o fax; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell’adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio Direttivo può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze. L’avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell’adunanza ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in mancanza o impedimento di questi, dal Vice Presidente e, in mancanza o impedimento anche di quest’ultimo dal Past President tra i presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito ai sensi del punto precedente, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i revisori dei conti effettivi in carica.

Partecipano al Consiglio Direttivo con facoltà di intervenire nella discussione ma senza diritto di voto: il Coordinatore del Comitato Scientifico, ed il Responsabile della Scuola di formazione.
Su invito del Presidente possono prendere parte alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i Responsabili dei Gruppi di Studio, o membri di Commissioni dallo stesso Consiglio incaricati dello studio di particolari questioni o anche singoli Soci.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astenga dal partecipare a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario. In tali casi, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione secondo quanto è previsto dal Regolamento.

I verbali del Consiglio Direttivo sono sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario. L’assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale è ricevuto da un Notaio.
Le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritte nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo e la documentazione relativa è conservata dalla Associazione.

ART. 17 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza generale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
In caso di impedimento definitivo o di dimissioni, la rappresentanza spetta al Past President che subentra per l’ordinaria amministrazione rimanendo in carica fino alla naturale scadenza del biennio di presidenza.
La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle decisioni dei Soci e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, così come lo può nell’ambito dei poteri al medesimo eventualmente delegati dal Consiglio.

ART. 18 – MODALITÀ DI ELEZIONE

L’Assemblea dei Soci, fatta eccezione per il presidente eletto, elegge gli altri componenti delle cariche sociali a scrutinio segreto. Ad ogni Socio Ordinario o Onorario è riconosciuta la facoltà di candidarsi a tutte le cariche.

Il Consiglio Direttivo valuta, ai fini dell’ammissibilità della candidatura a tutte le cariche sociali, la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Statuto e nel Regolamento, comunicando agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti.

Successivamente, la Segreteria della Società provvede a divulgare l’elenco dei candidati.
Non è ammesso il voto per delega.

ART. 19 – IL SEGRETARIO
Il Segretario ha la funzione di collaborare con il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di coordinarne gli interventi, nonché di presiedere ai rapporti tra i Soci ed il Consiglio Direttivo.
Il Segretario svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza dalla quale riceve istruzioni per lo svolgimento dei medesimi e cura la compilazione dei verbali delle adunanze.
Il Segretario dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

ART. 20 – IL TESORIERE
Al Tesoriere è affidata la contabilità (gestione finanziaria) della Associazione, delle sue entrate ed uscite, in conformità alle disposizioni e sotto il controllo del Consiglio Direttivo, oltre che del Collegio dei revisori dei conti.
Al Tesoriere è affidata la pubblicazione sul sito web della Società del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Il Tesoriere dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

ART. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da due membri effettivi. È altresì nominato un membro supplente.
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci.
I componenti durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili; l’incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto all’adunata dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervenire nella discussione; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci.

ART. 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi 3 ex Presidenti dell’Associazione e, nel caso di impedimento non temporaneo di qualcuno dei componenti si provvede alla sua sostituzione con il precedente ex Presidente in ordine cronologico.
Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e del Codice Etico.
Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri valuta su richiesta di un singolo Socio e/o del Consiglio Direttivo, i comportamenti ritenuti non corretti in ragione di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento.
I Probiviri possono avvalersi di consulenti esterni, scelti di volta in volta, in base alla competenza necessaria per la risoluzione di ogni singola controversia.

Il procedimento davanti al Collegio nonché l’applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati nel Regolamento.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
Il Consiglio Direttivo all’esito dell’istruttoria condotta dal Collegio dei Probiviri, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) Ammonizione;
2) Censura;
3) Sospensione;
4) Espulsione.

ART. 23 – PRESIDENTE ONORARIO

L’Associazione può avere un Presidente Onorario che viene nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci ed entra a far parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. ART. 24 – LE RAPPRESENTANZE REGIONALI
La Società è articolata in almeno 12 rappresentanze Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale della Società stessa.
Le rappresentanze Regionali o Interregionali sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo, i Rappresentanti restano in carica per un biennio e sono rinnovabili.
Ciascuna rappresentanza è formata da tutti i Soci operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento.
Le rappresentanze, nell’ambito delle linee generali d’indirizzo dell’Associazione e di concerto con il Consiglio si occupano di:
a) realizzare attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale proposte dal Consiglio Direttivo;
b) di coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici.
Le rappresentanze sono disciplinate, dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.
Per un migliore funzionamento dell’attività delle rappresentanze Regionali e Interregionali su richiesta del Presidente, che ne è il coordinatore, uno o più rappresentanti Regionali o Interregionali, possono partecipare, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio Direttivo.

ART. 25 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità delle attività scientifiche e la produzione tecnico scientifica della Società secondo gli indici di produttività scientifica e bibliografici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Coordinatore ed i componenti del Comitato Scientifico, devono essere scelti tra i Soci con delibera del Consiglio Direttivo.

Per l’organizzazione scientifica del Congresso Nazionale, il Comitato è integrato dal Presidente/i del Congresso Nazionale annuale.
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica due anni e sono rinnovabili.

Il Comitato Scientifico cura anche la concessione del Patrocinio Scientifico.
Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione e l’aggiornamento dell’attività scientifica sul sito web della Società.

ART. 26 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione, per delibera assunta dall’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre 2 (due) anni, viene deliberato, con la contestuale nomina dei liquidatori, dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto.
Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione o Ente che persegue finalità analoghe o similari, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 – NORME FINALI
Il presente Statuto entra in vigore una volta approvato dall’Assemblea dei Soci.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni in materia di associazioni contenute nel libro I titolo II del Codice Civile e alle altre leggi speciali in materia.

Firmato:
MURIANA GIOVANNI
PAOLA CARDELLI Notaio Sigillo